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Statuto - 14/07/04ATTO COSTITUTIVO L’anno 2004 il giorno 14 del mese di luglio in Roma, le associazioni convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 È costituita una Associazione senza fini di lucro denominata “Assoprofessioni” ARTICOLO 2 La sede legale della Associazione è fissata in Roma Via di Val Fiorita 90. ARTICOLO 3 Lo scopo, le norme e le disposizioni che regolano la vita dell’Associazione sono riportate nello Statuto. Assoprofessioni non persegue fini di lucro e rientra tra le associazioni regolamentate dall’attuale Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 nr.460 e circolare Ministero delle Finanze 12 Maggio1998 nr. 124/E. ARTICOLO 4 In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 11 dello statuto per il primo triennio il Consiglio Direttivo viene così costituito:
Si procede inoltre ad eleggere sempre per il primo triennio i seguenti organi: Collegio dei revisori: Collegio dei Probiviri: STATUTO TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1 E' costituita l'associazione denominata Assoprofessioni. L'associazione è senza fini di lucro. E' apartitica ed apolitica. Articolo 2 L’Associazione ha la sede legale in Roma, Via di Val Fiorita 90. L'Associazione può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi sia in Italia che all'Estero. Articolo 3 L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento. TITIOLO II - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 4 L’Associazione ha la configurazione della Confederazione di Associazioni ed ha per scopo la partecipazione delle libere professioni, quale autonoma parte sociale, economiche e sociali, nonché la tutela e la valorizzazione del ruolo delle libere professioni a garanzia delle libertà costituzionali. Si propone di conseguire tali scopi mediante: a) la rappresentanza unitaria delle associazioni confederate nel rispetto dell'autonomia delle singole organizzazioni; b) la mediazione di eventuali contrasti tra le associazioni aderenti; c) la designazione dei rappresentanti dei liberi professionisti presso Enti ed Organismi Nazionali ed Internazionali, ove la rappresentanza sia richiesta in modo unitario; L'associazione può aderire ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto. TITOLO III - ASSOCIATI Articolo 5 L'associazione che intende aderire ad confederazione Assoprofessioni è tenuta a presentare domanda nei termini e modalità previsti dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo che delibera sull'accoglimento a socio. Articolo 6 Possono essere ammesse ad Assoprofessioni le associazioni tra esercenti professioni intellettuali le cui finalità sono coerenti e compatibili con quelli della Confederazione. La richiesta di adesione a socio deve essere accompagnata dalla delibera dell’associazione di provenienza con cui si designa il proprio rappresentante ed in cui si accettano i contenuti dello statuto della presente confederazione impegnandosi a non intraprendere alcuna iniziativa in contrasto con quella della confederazione. I soci sono:
La quota di iscrizione e la quota associativa per le varie categorie di associati sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. L’ammissione a socio deve essere approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei componenti. Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, hanno uguali diritti e doveri. Articolo 7 L'adesione all'Associazione s'intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso nel rispetto delle norme statutarie. Articolo 8 La perdita della qualità di socio avviene per recesso o per decadenza. La decadenza è comminata per morosità protratta per oltre un anno. Per gravissimi comportamenti giudicati contrari agli interessi dell'Associazione o dannosi per la sua immagine il Consiglio Direttivo propone la decadenza al Collegio dei Probiviri. Essa verrà deliberata a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Le associazioni che aderiscono alla Confederazione attraverso i propri rappresentanti legali possono provvedere alla loro sostituzione in caso di decadenza da tale titolo. Gli eventuali incarichi ricoperti dal predecessore decadono. TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 9 Sono organi dell'Associazione:
Articolo 10 L'Assemblea generale dei soci è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci sostenitori in regola con i pagamenti delle quote associative; i soci onorari possono parteciparvi senza diritto di voto. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o fax da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella comunicazione, oltre all'ordine del giorno, verrà indicata la data della seconda convocazione, che potrà essere fissata nello stesso giorno, a distanza di non meno di un'ora dalla prima. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli associati. Ogni socio potrà rappresentare, in forza di delega scritta, solo un altro socio. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’elezione a scadenza degli organi associativi. Articolo 11 II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, tra cui il Presidente che lo presiede, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per i primi tre anni il consiglio direttivo è designato dall'atto costitutivo della confederazione. II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo posta elettronica o fax almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione si riduce a tre giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. II Consiglio Direttivo si deve riunire almeno tre volte l'anno e per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo. Al Consiglio Direttivo compete:
Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, fino ad un terzo degli eletti, i restanti componenti coopteranno i membri mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Consiglio si sia ridotto a meno dei due terzi dei suoi componenti originari, esso s'intenderà automaticamente decaduto e dovrà convocare senza indugio l'Assemblea Generale dei soci per nuove elezioni. Articolo 12 II Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio. Egli dirige l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo; in casi di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere, o delegare, atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Articolo 13 II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o su delega. Articolo 14 Il Segretario Generale collabora con il Presidente ai fini del raggiungimento degli scopi associativi e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale svolge anche la funzione di portavoce ufficiale dell’associazione. Articolo 15 Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Articolo 16 Il Collegio dei Revisori, nominato dall’Assemblea Generale dei Soci, è composto da tre membri. Il Collegio dei Revisori controlla l’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell’associazione, con ogni potere di accertamento e di ispezione, illustrando al Consiglio Direttivo, con apposita relazione annuale, le risultanze di bilancio. Articolo 17 Il Collegio dei Probiviri nominato dall’Assemblea Generale dei Soci è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Articolo 18 Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono di esclusiva competenza dell’Assemblea straordinaria. (elaborare le modalità di convocazione della assemblea straordinaria) Articolo 19 Tutti i componenti degli organi sociali dell'Associazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi decadono prima del compimento dei tre anni anche:
TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI Articolo 20 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed il libro degli aderenti all'Associazione. Articolo 21 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano
il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il
Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo del precedente esercizio
nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. TITOLO VI - PATRIMONIO - ESTINZIONE Articolo 22
Articolo 23
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti effettuati non sono restituibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione. II versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Articolo 24 L'Associazione si estinguerà se i soci si ridurranno a meno di tre. In caso di scioglimento o estinzione l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni od organizzazioni non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Articolo 25 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma. TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 26 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge relative alle associazioni. |
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