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testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge nn. 691,
804 e 1478, 1597 e 2204
Capo I Principi generali
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge, in attuazione degli articoli
33, quinto comma, 35 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa
comunitaria, disciplina l’esercizio e le forme organizzative delle
professioni intellettuali.
Art. 2
(Principi generali)
1. Le disposizioni della presente legge stabiliscono
i principi fondamentali in materia di professioni intellettuali.
Art. 3.
(Scopi)
1. La presente legge:
a) garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque
modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine
di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse
ricollega, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali
la qualità e la correttezza della prestazione richiesta;
b) provvede affinché le professioni intellettuali siano svolte
secondo modalità che garantiscano il rispetto dei princìpi
della personalità della prestazione, del pluralismo, dell’indipendenza,
della responsabilità diretta ed individuale del professionista,
secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;
c) individua i criteri per garantire la libera competizione professionale,
secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali
e con l’organizzazione delle professioni intellettuali.
Capo II
Attività professionale, ordini ed associazioni professionali
Art. 4
(Attività professionali regolamentate ed ordini professionali)
1. L'esercizio dell'attività professionale
è libero.
2. La legge stabilisce quando l'esercizio dell’attività professionale,
anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato
all’iscrizione ad appositi albi od elenchi ai sensi dell'articolo
2229 del codice civile, e individua le attività professionali regolamentate,
disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione
degli ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi
albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini,
la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti
agli albi e la qualità delle prestazioni professionali.
3. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati a livello locale
e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole
professioni, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi
ordinamenti.
Art. 5
(Istituzione di nuovi ordini)
1. Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente
esistenti, di cui all’allegato elenco A, l’istituzione di
nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi
costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate
da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali
conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.
Art. 6
(Riconoscimento delle associazioni professionali)
1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività
professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229
del codice civile e non soggette all'iscrizione in appositi albi, se in
possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo
articolo 8 possono essere riconosciute.
2. Il riconoscimento è disposto su conforme parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, dal Ministro della Giustizia con
l'iscrizione in apposito registro presso il Ministero.
3. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio
dell’attività professionale, né di sovrapposizione
alle attività comunque riservate agli Ordini professionali.
Art. 7
(Natura delle associazioni professionali)
1. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente
articolo 6 sono di natura privata, sono costituite su base volontaria
e possono rilasciare periodicamente agli iscritti previe le necessarie
verifiche un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali,
all'aggiornamento professionale ed al rispetto di regole di correttezza
nello svolgimento dell'attività professionale.
Art. 8
(Decreti legislativi delegati in materia di associazioni professionali
riconosciute)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative
del settore, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti
richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro ed ai professionisti
per l'attestato di cui agli articoli precedenti, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento
interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito
dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione
di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme
di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati
nell'esercizio dell'attività professionale;
b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture
organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei
livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità
degli iscritti il relativo aggiornamento professionale, nonché
l'effettiva applicazione del codice deontologico;
c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato.
Art. 9
(Natura degli ordini professionali)
1. Gli ordini professionali sono enti pubblici nazionali
non economici.
2. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n.
259, e successive modificazioni.
3. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano
la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi
regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti
in materia, l'esercizio delle proprie competenze.
Art. 10
(Competenze)
1. Gli ordini professionali sono competenti nelle
seguenti materie:
a) tenuta e aggiornamento degli albi;
b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
c) deontologia professionale;
d) pubblicità professionale;
e) certificazione della qualificazione professionale;
f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione
e funzionamento degli organi rappresentativi;
g) formazione e aggiornamento professionale;
h) accreditamento dei percorsi formativi;
i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;
l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;
m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni,
anche in relazione alle norme di deontologia professionale;
n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni
professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni.
Art. 11
(Controllo e vigilanza sugli atti degli Ordini - Scioglimento degli organi
nazionali, regionali e locali)
1. La vigilanza sull’attività e la
gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della
Giustizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l’approvazione
dello statuto e dei regolamenti sono inviate, entro quindici giorni dalla
loro approvazione, al Ministro della giustizia che, qualora formuli eventuali
osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento.
In caso contrario il Ministro provvede ai sensi dell'articolo 22, commi
2 e 5.
3. I provvedimenti relativi alla formazione, all’aggiornamento ed
agli sbocchi professionali devono essere altresì notificati al
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il
riesame entro trenta giorni dal ricevimento. In caso contrario i provvedimenti
acquistano efficacia intendendosi così adottati.
4. La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza
di altri Ministri, d'intesa con il Ministro della Giustizia, in relazione
alla specificità delle singole professioni.
5. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine può essere sciolto
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia,
in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.
6. Con il decreto di cui la comma 5 è nominato un commissario che
esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
7. Le Federazioni Regionali e i Consigli locali degli ordini possono essere
sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio
Nazionale dell’Ordine, in caso di grave violazione della legge o
di impossibilità di funzionamento.
8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che
esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
Art. 12
(Accesso)
1. L’accesso all’esercizio delle professioni
intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica,
fatto salvo ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione il superamento
l’esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione
ove previsto dalla legge.
2. La legge può tuttavia prevedere una preventiva determinazione
del numero di coloro che possono conseguire l’abilitazione all’esercizio
di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento
di pubbliche funzioni. In tali casi l’accesso professionale si consegue
mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
3. Le Università e gli istituti d'istruzione secondaria, d’intesa
e in collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di
formazione per la preparazione all’esame di Stato.
Art. 13
(Esame di Stato)
1. La disciplina dell’esame di Stato deve garantire l’uniforme
valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica
oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie
allo svolgimento dell’attività professionale.
2. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di
imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che
vi sia un'adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali.
Art. 14
(Tirocinio)
1. Lo svolgimento dell'attività professionale
deve essere preceduto da un adeguato tirocinio professionale.
2. Il tirocinio si conforma a criteri che garantiscono l’effettività
dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione.
3. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il
percorso formativo e non può avere comunque durata superiore a
tre anni.
4. Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire l’acquisizione
dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.
Art. 15
(Formazione professionale permanente)
1. Gli Ordini professionali curano l’aggiornamento
periodico obbligatorio degli iscritti organizzando appositi corsi, anche
di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e
istituzioni scientifiche e culturali.
2. Per l’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento
gli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee
strutture anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
3. In ogni caso l’organizzazione dei corsi non costituisce esercizio
di attività commerciale.
Art. 16
(Codici deontologici)
1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare
un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali
del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire
la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo
i princìpi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano
ciascun ordinamento professionale.
2. Il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale dell’ordine
con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali. Il
testo del codice approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine è
inviato, entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia,
ed eventualmente agli altri Ministri vigilanti. Il Ministro, se del caso
di concerto con gli altri Ministri vigilanti, qualora formuli eventuali
osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni. In caso contrario,
verificata la rispondenza con le norme della presente legge e delle altre
leggi che regolano l'ordinamento professionale, il codice è adottato
con decreto del Ministro della giustizia, se del caso di concerto con
gli altri Ministri vigilanti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli Nazionali
degli ordini di cui all'allegato elenco A sono tenuti ad emanare, entro
un anno dalla scadenza del termine di cui all’articolo 22, comma
4, il codice deontologico di cui al comma 1.
Articolo 17
(Tariffe)
1. Il compenso spettante al professionista è
fissato con determinazione consensuale fra le parti.
2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità
dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili
al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale
del compenso si applicano le tariffe professionali approvate con decreto
del Ministro della Giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali.
3. Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consigliati,
che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione,
comprensivo delle spese e dell’onorario del professionista.
4. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del
cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati
dalle parti.
Art. 18
(Pubblicità)
1. La pubblicità delle attività professionali
è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza
dell’informazione e il rispetto delle norme deontologiche.
Art. 19
(Assicurazione obbligatoria)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto
legislativo in materia di assicurazione obbligatoria dell'attività
professionale con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale
o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori;
b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di copertura
assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione professionale
riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale
obbligo;
c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicurativa
solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comunque,
solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell'articolo
4, comma 2;
d) prevedere in ogni caso una specifica disciplina agevolativa in ordine
alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel
che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale.
Art. 20
(Organi degli Ordini professionali)
1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante
loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano
l’accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti per le
varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità
e competenza acquisito con il percorso formativo.
2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale
durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statutaria
e sono:
a) il Presidente nazionale;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Consiglio nazionale.
3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica
quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.
4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Ordini
locali.
5. In tal caso Le Federazioni Regionali:
a) rappresentano i Consigli locali dell’Ordine nei rapporti con
gli organi politici e amministrativi della Regione;
b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell’ordine
e dei Consigli Nazionali;
c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli locali
dell’Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni
che interessano l’esercizio della professione;
d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività
anche su commessa della pubblica amministrazione;
e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li
diffondono tra gli iscritti all’Ordine;
f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento
e di formazione fra gli iscritti all’Ordine;
g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli
iscritti per la copertura delle spese di funzionamento:
h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.
6. Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è
costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di
revisione contabile.
7. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili
per più di due mandati consecutivi.
8. I Consigli Nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali
dell’Ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci
rapporti con accordi di programma di cui all’articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
Art. 21
(Funzioni degli organi statutari)
1. Il Presidente nazionale è eletto secondo
le modalità previste dagli statuti e rappresenta l’Ordine
in tutte le sedi istituzionali, presiede il Consiglio nazionale e coordina
l’attività del Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta
i provvedimenti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni
del Consiglio nazionale.
3. Il Consiglio nazionale:
a) predispone lo statuto dell’Ordine;
b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente legge
agli ordini professionali;
c) approva il codice di deontologia professionale;
d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata agli
organi nazionali per l'espletamento delle proprie funzioni;
e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i
programmi relativi all’attività di amministrazione e di gestione
dell’Ordine;
f) esercita l’attività di controllo sugli organi locali,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
g) promuove e cura la formazione continua, l’aggiornamento professionale
obbligatori e procede all’accreditamento dei percorsi formativi:
h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni
nazionali ed europee;
i) designa i rappresentanti dell’ordine presso commissioni ed organi
di carattere nazionale ed internazionale;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni
intellettuali;
l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni, per l’approvazione
di cui all'articolo 17, le tariffe professionali;
4. A livello locale l’Ordine è rappresentato dal Presidente
che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti.
5. Egli presiede il Consiglio e ne coordina l’attività.
6. Il Consiglio locale:
a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica
periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni
di livello nazionale e regionale ove esistenti;
c) provvede all’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive
generali, al controllo dell’attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
e) cura l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale
dipendente;
f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere alle
liti con l’eventuale potere di conciliare e transigere;
g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti;
h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura
delle spese di funzionamento;
i) promuove la formazione continua e l’aggiornamento professionale
obbligatori;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali
k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio
Nazionale e alle Federazioni Regionali e svolge ogni altra funzione prevista
dalla legge e dallo statuto.
7. I Consigli locali dell’Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente
al Consiglio Nazionale i dati di cui alla lettera a) del comma 6.
8. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi
e dei princìpi adottati in materia dai consigli nazionali.
Art. 22
(Potestà statutaria e regolamentare)
1. Lo statuto degli Ordini previsto dall’articolo
9, è approvato da un’assemblea congressuale composta dai
delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale
con il numero degli iscritti.
2. Il testo dello statuto approvato dall’assemblea è trasmesso
al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa
verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre
leggi che regolano l'ordinamento professionale.
3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla
data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le
elezioni dei nuovi organi statutari.
4. I regolamenti per l’organizzazione e l'esercizio delle competenze
attribuite agli ordini professionali dalla presente legge sono approvati
dai Consigli nazionali, previa consultazione della realtà territoriale
dei singoli ordini.
5. Il testo dei regolamenti approvato dai Consigli nazionali è
trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto,
previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e
delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge gli ordini provvedono
all'approvazione degli statuti di cui al comma 1 e dei regolamenti di
cui al comma 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
medesima.
Articolo 23
(Sistemi elettorali)
1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti
e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 22 e garantiscono
la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la
tutela delle minoranze e stabiliscono inoltre la disciplina in materia
di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
Art. 24
(Funzione disciplinare e commissioni disciplinari)
1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono
l’istituzione ed il funzionamento di organi elettivi diversi da
quelli di cui all'articolo 20, e che assumono la denominazione di commissioni
disciplinari, ai quali sono affidate l'istruzione e la decisione, in sede
amministrativa ed in unica istanza, delle questioni disciplinari.
2. Gli statuti possono prevedere l'istituzione di un'unica commissione
disciplinare a livello nazionale ovvero di più commissioni aventi
ciascuna competenza per un determinato ambito territoriale.
3. Gli statuti disciplinano la composizione e le modalità di elezione
delle commissioni disciplinari assicurando l'indipendenza e l'imparzialità
delle stesse e stabilendo in ogni caso:
a) che per i componenti della Commissione disciplinare sia prevista l'impossibilità
di rivestire qualsiasi altra carica all'interno dell'ordine e che tale
incompatibilità permanga nei cinque anni successivi alla scadenza
del termine di cui alla successiva lettera b);
b) che i componenti delle Commissioni disciplinari durino in carica sei
anni, fatta eccezione per la prima costituzione delle medesime in occasione
della quale saranno previsti termini di permanenza in carica differenziati
affinché successivamente il rinnovo della Commissione avvenga di
volta in volta in modo parziale;
c) che i componenti delle commissioni disciplinari non possano essere
immediatamente rieletti dopo la cessazione da tale carica;
d) che i componenti delle commissioni disciplinari siano comunque in numero
non inferiore a quattro effettivi e due supplenti.
Art. 24-bis
1. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai
regolamenti di cui all'articolo 22 sulla base dei principi di cui all'articolo
111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile.
2. Il procedimento ha inizio d'ufficio su segnalazione di chiunque vi
abbia interesse.
3. All'incolpato è in ogni caso assicurato il diritto:
a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;
b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano
il fascicolo;
c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio
ordine professionale;
d) di presentare memorie a discolpa;
e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare è altresì assicurata
la distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti, nonché
la motivazione e la pubblicità dei provvedimenti.
5. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione
dell'illecito ed il procedimento deve concludersi a pena di decadenza
entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di
sospensione del procedimento previste dai regolamenti di cui al comma
1.
Art. 24 - ter
1. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste
dalla presente legge. Esse sono:
a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto all'interessato;
b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione che consiste nell'inibizione dell'esercizio della professione
per un periodo massimo di due anni;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis determinano le
condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente
sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione.
3. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto
all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla
data di efficacia del provvedimento di radiazione.
Art. 24 - quater
1. Importano di diritto la radiazione dall'albo:
a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai
tre anni ovvero l'interdizione dalla professione per uguale durata;
b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti
dall'articolo 222 del codice penale oppure l'assegnazione ad una colonia
agricola, ad una casa di lavoro, o ad una casa di cura o di custodia.
Art. 24 - quinquies
1. La società tra professionisti risponde
delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili
all'esercizio della professione in forma individuale.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre
con quelle del socio che riveste funzioni di amministrazione o di direzione
ovvero che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della
società se la violazione è stata commessa nell'interesse
della società medesima.
3. La responsabilità disciplinare della società concorre
con quella del socio se la violazione è ricollegabile a direttive
impartite dalla società medesima ovvero se la violazione è
stata comunque commessa nell'interesse della società ed è
ricollegabile all'inosservanza dei doveri di vigilanza all'interno della
stessa.
Art. 24 - sexies
1. Le decisioni dei Consigli nazionali e dei Consigli locali in materia
di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo e in materia elettorale,
e quelle delle commissioni, disciplinari, possono essere impugnate dall'interessato,
nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, davanti ad
una sezione specializzata della Corte d'appello del distretto in cui ha
sede il consiglio o la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
2. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 il collegio giudicante
è integrato da due esperti appartenenti all'ordine dal quale proviene
l'incolpato.
3. In relazione a quanto previsto dal comma 2, per ciascuna sezione specializzata,
sono nominati ogni quinquennio dal Consiglio superiore delle magistratura
o, per sua delega, dal presidente della Corte d'appello di ciascun distretto
sei esperti per ciascun ordine avente sede nel distretto, quattro dei
quali come componenti effettivi e due come supplenti. Gli esperti sono
scelti tra gli iscritti all'albo che siano cittadini italiani, di età
non inferiore a quarant'anni e con un'anzianità di iscrizione non
inferiore a dieci anni. Al termine del quinquennio gli esperti possono
essere nuovamente nominati.
4. Gli esperti nominati ai sensi del comma 3, durante il periodo della
permanenza in carica nonché nei cinque anni successivi, non possono
rivestire alcuna carica all'interno dell'ordine di appartenenza.
5. La sezione specializzata di cui al comma 1 provvede in camera di consiglio,
con sentenza, sentito l'interessato.
6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera
impugnata.
7. Avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione per
sola violazione di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
sentenza medesima.
Capo III
Società fra professionisti
Art. 25.
(Esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria)
1. L'attività professionale regolamentata
può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il
tipo della società tra professionisti.
2. La società tra professionisti è regolata dalle norme
del presente Capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano
la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del
Libro V del codice civile. La società tra professionisti alla quale
partecipano anche persone fisiche non esercenti la professione regolamentata
è disciplinata, ove non diversamente disposto, dalle norme che
regolano la società in accomandita semplice di cui al capo IV del
titolo V del Libro V del codice civile.
3. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita
una "Sezione speciale relativa alle società tra professionisti".
L'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità
notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
4. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento
ed alle altre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.
5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali,
per la costituzione di associazioni tra professionisti.
Art. 26
(Incarico e prestazione professionale)
1. L’incarico professionale è conferito
alla società tra professionisti che, prima della conclusione del
contratto, informa il cliente del nome, dei titoli e delle qualifiche
professionali, dei soci, in possesso dei requisiti legali per l'esercizio
dell'attività professionale richiesta, ai quali potrà essere
affidata con esclusione di altri soci l'esecuzione della prestazione professionale.
2. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci tra quelli
indicati al comma 1 per l'esecuzione dell'incarico. In difetto di scelta
la società, prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione
professionale richiesta, comunica al cliente il nome di uno o più
soci incaricati tra quelli di cui al comma 1.
3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti
dai commi 1 e 2 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono
risultare da atto scritto.
4. La prestazione professionale è eseguita direttamente dal professionista
incaricato, secondo le regole anche deontologiche della professione di
appartenenza.
Art. 27
(Responsabilità)
1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili,
in solido con la società tra professionisti, per l'attività
professionale svolta in esecuzione dell'incarico. E' esclusa la responsabilità
degli altri soci.
2. In difetto delle comunicazioni previste dall'articolo 26, per le obbligazioni
derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più
soci sono altresì responsabili solidalmente ed illimitatamente
i soci amministratori.
3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale
rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori
con esclusione della responsabilità degli altri soci.
4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato
ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati
ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono
intervenire in giudizio e possono impugnare la sentenza.
Art. 29
(Rapporti con gli ordini professionali)
1. Le società tra professionisti sono iscritte
in una sezione speciale degli albi professionali concernenti l'esercizio
delle relative professioni interessate. In presenza di articolazioni territoriali
degli ordini professionali, l'ordine professionale competente, anche per
l'iscrizione dei soci, è quello individuato dalla sede della società.
La mancata iscrizione della società impedisce alla società
ed ai soci lo svolgimento dell'attività professionale. Per i soci
professionisti l'esecuzione dell'incarico professionale resta comunque
subordinato all'iscrizione all'albo professionale al quale sono iscritti
per legge tutti gli esercenti la medesima attività professionale.
2. Nei confronti delle società e dei soci professionisti si applicano,
in quanto compatibili, gli ordinamenti professionali che stabiliscono
il regime delle incompatibilità relativo alla partecipazione dei
professionisti alla società tra professionisti. Gli ordini professionali
esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni
ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti
professionali.
Art. 30
(Società multiprofessionali)
1. Possono essere soci della società tra
professionisti anche persone fisiche non esercenti la medesima professione
intellettuale regolamentata. In tal caso la società tra professionisti
ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune delle professioni dei soci,
secondo le modalità ed i limiti stabiliti dai Consigli nazionali
degli ordini professionali interessati.
2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività
ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con
quelle della società tra professionisti.
3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare
le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso
uno o più soci abilitati all’esercizio di tale professione.
4. I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione
alle società multi professionali.
Art. 31
(Società partecipate da soci non professionisti)
1. Le società tra professionisti alle quali
partecipano soci non professionisti possono essere costituite esclusivamente
nella forma della società in accomandita semplice. I soci non professionisti
possono partecipare alle predette società solo come soci accomandanti.
2. I decreti legislativi di cui all’articolo 44, anche in considerazione
della specifica natura delle diverse attività professionali, possono
introdurre particolari vincoli o divieti al possesso o al trasferimento
delle partecipazioni sociali ovvero consentire che analoghe previsioni
siano contenute negli statuti sociali.
Art. 33
(Costituzione della società e oggetto sociale)
1. La costituzione della società deve avvenire,
sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizioni
autenticate o per atto pubblico.
2. Con i decreti legislativi da emanare ai sensi dell’articolo 44
sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società
e per la loro iscrizione nell’albo professionale, valevoli per tutte
le professioni ovvero per le singole professioni.
3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio
in comune della professione o delle professioni, in caso di società
multiprofessionali, dei propri soci.
4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti
di qualsiasi natura che siano strumentali all’esercizio professionale
e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale
costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci,
seguito dalla locuzione "ed altri", con l'indicazione "società
tra professionisti in nome collettivo", in forma abbreviata s.t.p.n.c,
e con la specificazione dell'attività professionale svolta. In
caso di società multiprofessionali la ragione sociale deve indicare
altresì il nome ed il titolo professionale di almeno un socio per
ciascuna professione e, in sintesi, le attività professionali svolte
dalla società. Nel caso della società di cui all'articolo
31 la ragione sociale contiene inoltre l'indicazione società tra
professionisti in accomandita semplice, in forma abbreviata s.t.p.a.s.
6. Il nome di uno o più professionisti non più soci può
essere conservato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato
non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso
anche anteriormente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta
nella denominazione un’indicazione idonea circa la cessazione della
sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno
uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa
insieme al socio cessato.
Art. 34
(Modificazioni statutarie)
1. L'atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso
di tutti i soci salva diversa previsione statutaria.
Art. 35
(Invalidità)
1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia
di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome
della società.
2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l'annullamento
nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè
professionisti esercenti la medesima professione della società.
3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa
di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto
costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione
di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo.
Art. 36
(Utili e perdite)
1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli utili
ed alle perdite che, in difetto, si ripartiscono in parti uguali.
2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere
attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.
Art. 37
(Durata)
1. La durata della società è stabilita
nell’atto costitutivo.
2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con
preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 38
(Amministrazione)
1. L'amministrazione della società tra professionisti spetta ai
soci professionisti e non può essere affidata a terzi.
2. Salva diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta
a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
3. I soci accomandanti sono esclusi dall'amministrazione.
Art. 39
(Soci)
1. E' escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall’albo
professionale con provvedimento definitivo.
2. La sospensione di un socio dall’albo è causa legittima
di esclusione dalla società.
3. La partecipazione ad una società è incompatibile con
la partecipazione ad altra società tra professionisti e con l'esercizio
della medesima attività professionale a titolo individuale.
Art. 40
(Scioglimento)
1. La società si scioglie nei casi previsti
dalla legge e dallo statuto. I decreti legislativi di cui all’articolo
44 della presente legge possono prevedere ulteriori cause di scioglimento.
2. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.
3. Ciascun socio, verificatasi una causa di scioglimento della società,
in ogni caso, previa comunicazione all'ordine professionale di appartenenza,
può intraprendere in nome e conto proprio l'esercizio della relativa
attività professionale.
Art. 41
(Responsabilità del professionista e della società)
1. Il professionista incaricato è responsabile dell’attività
svolta, ai sensi dell’articolo 2236 del codice civile.
2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido
con il socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni
subiti da terzi in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.
Art. 42
(Subentro di nuovi soci)
1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono
essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci,
salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la
quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società,
ovvero continuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti
professionali e questi vi acconsentano.
3. Per il trasferimento della quota del socio accomandante si applica
l'articolo 2322 del codice civile.
Articolo 43
(Compensi, norme previdenziali e fiscali)
1. I compensi derivanti dall’attività
professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il
compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita
con clausola approvata per iscritto dal cliente.
3. L’attività professionale svolta in forma societaria dà
luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti
per l’attività individuale; i contributi di carattere integrativo
sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal
singolo professionista.
4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato
in base all’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli stessi.
5. I compensi percepiti per l’attività prestata negli organi
amministrazione della società si considerano derivanti dall’esercizio
di arti e professioni.
6. I redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore
e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli
albi professionali, costituiscono redditi separati a tutti gli effetti
a quelli di cui all’articolo 49, comma 1, del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n
917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza
di appartenenza.
7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati,
ai fini fiscali, come redditi di capitale.
Art. 44
(Coordinamento)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge mediante uno o più decreti legislativi,
le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima, le
norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le
norme di carattere transitorio.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve
in ogni caso conformarsi ai princìpi e criteri direttivi risultanti
dalla presente legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni
intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali
e dalle direttive comunitarie, e deve comunque tenere conto delle specificità
dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa
vigente in materia.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi,
dopo l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti
i consigli nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l’acquisizione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine,
i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo
è tenuto a motivare l’adozione di disposizioni che non tengano
conto del parere delle Commissioni parlamentari.
Art. 45
1. Il Governo è delegato ad emanare entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo
unico nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge
e dei decreti legislativi da essa previsti con la legislazione vigente
in materia di professioni intellettuali apportando esclusivamente le modifiche
a tale fine necessarie.
2. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 44.
Art. 46
(Collegi professionali)
1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti
legislativi da essa previsti si applicano anche ai “collegi professionali”.
2. I collegi professionali, per l’accesso ai quali è prevista
la formazione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».
Art. 47
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge
si fa fronte mediante l'eventuale adeguamento dei contributi a carico
degli iscritti.
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