Contatti • Mappa • Links  
a a a a
Home > Documenti > T.U. ddl S691-804-1478 - Disciplina Professioni Intellettuali
 

T.U. ddl S691-804-1478 - Disciplina Professioni Intellettuali

Senato - Commissione Giustizia - 26/11/03

Nuovo testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge nn. 691, 804 e 1478, 1597 e 2204

Capo I Principi generali
Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 33, quinto comma, 35 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina l’esercizio e le forme organizzative delle professioni intellettuali.

Art. 2
(Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge stabiliscono i principi fondamentali in materia di professioni intellettuali.

Art. 3.
(Scopi)

1. La presente legge:
a) garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta;
b) provvede affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei princìpi della personalità della prestazione, del pluralismo, dell’indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;
c) individua i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l’organizzazione delle professioni intellettuali.


Capo II
Attività professionale, ordini ed associazioni professionali


Art. 4
(Attività professionali regolamentate ed ordini professionali)

1. L'esercizio dell'attività professionale è libero.
2. La legge stabilisce quando l'esercizio dell’attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all’iscrizione ad appositi albi od elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e individua le attività professionali regolamentate, disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione degli ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la qualità delle prestazioni professionali.
3. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi ordinamenti.


Art. 5
(Istituzione di nuovi ordini)

1. Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente esistenti, di cui all’allegato elenco A, l’istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

Art. 6
(Riconoscimento delle associazioni professionali)

1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile e non soggette all'iscrizione in appositi albi, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 8 possono essere riconosciute.
2. Il riconoscimento è disposto su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Ministro della Giustizia con l'iscrizione in apposito registro presso il Ministero.
3. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio dell’attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini professionali.

Art. 7
(Natura delle associazioni professionali)

1. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente articolo 6 sono di natura privata, sono costituite su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti previe le necessarie verifiche un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 8
(Decreti legislativi delegati in materia di associazioni professionali riconosciute)


1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro ed ai professionisti per l'attestato di cui agli articoli precedenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;
b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice deontologico;
c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato.


Art. 9
(Natura degli ordini professionali)

1. Gli ordini professionali sono enti pubblici nazionali non economici.
2. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.
3. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l'esercizio delle proprie competenze.

Art. 10
(Competenze)

1. Gli ordini professionali sono competenti nelle seguenti materie:
a) tenuta e aggiornamento degli albi;
b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
c) deontologia professionale;
d) pubblicità professionale;
e) certificazione della qualificazione professionale;
f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi;
g) formazione e aggiornamento professionale;
h) accreditamento dei percorsi formativi;
i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;
l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;
m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale;
n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni.


Art. 11
(Controllo e vigilanza sugli atti degli Ordini - Scioglimento degli organi nazionali, regionali e locali)

1. La vigilanza sull’attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della Giustizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l’approvazione dello statuto e dei regolamenti sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Ministro della giustizia che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento. In caso contrario il Ministro provvede ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 5.
3. I provvedimenti relativi alla formazione, all’aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere altresì notificati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento. In caso contrario i provvedimenti acquistano efficacia intendendosi così adottati.
4. La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza di altri Ministri, d'intesa con il Ministro della Giustizia, in relazione alla specificità delle singole professioni.
5. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.
6. Con il decreto di cui la comma 5 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
7. Le Federazioni Regionali e i Consigli locali degli ordini possono essere sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale dell’Ordine, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.
8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Art. 12
(Accesso)

1. L’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione il superamento l’esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione ove previsto dalla legge.
2. La legge può tuttavia prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l’accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
3. Le Università e gli istituti d'istruzione secondaria, d’intesa e in collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di formazione per la preparazione all’esame di Stato.

Art. 13
(Esame di Stato)


1. La disciplina dell’esame di Stato deve garantire l’uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività professionale.
2. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia un'adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali.


Art. 14
(Tirocinio)

1. Lo svolgimento dell'attività professionale deve essere preceduto da un adeguato tirocinio professionale.
2. Il tirocinio si conforma a criteri che garantiscono l’effettività dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.
3. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il percorso formativo e non può avere comunque durata superiore a tre anni.
4. Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire l’acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.


Art. 15
(Formazione professionale permanente)

1. Gli Ordini professionali curano l’aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e culturali.
2. Per l’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
3. In ogni caso l’organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.

Art. 16
(Codici deontologici)

1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i princìpi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.
2. Il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale dell’ordine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali. Il testo del codice approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine è inviato, entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia, ed eventualmente agli altri Ministri vigilanti. Il Ministro, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni. In caso contrario, verificata la rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale, il codice è adottato con decreto del Ministro della giustizia, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli Nazionali degli ordini di cui all'allegato elenco A sono tenuti ad emanare, entro un anno dalla scadenza del termine di cui all’articolo 22, comma 4, il codice deontologico di cui al comma 1.

Articolo 17
(Tariffe)

1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti.
2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali.
3. Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consigliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione, comprensivo delle spese e dell’onorario del professionista.
4. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti.

Art. 18
(Pubblicità)

1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell’informazione e il rispetto delle norme deontologiche.

Art. 19
(Assicurazione obbligatoria)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di assicurazione obbligatoria dell'attività professionale con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori;
b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione professionale riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo;
c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicurativa solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comunque, solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell'articolo 4, comma 2;
d) prevedere in ogni caso una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale.


Art. 20
(Organi degli Ordini professionali)

1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l’accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo.
2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statutaria e sono:
a) il Presidente nazionale;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Consiglio nazionale.
3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.
4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Ordini locali.
5. In tal caso Le Federazioni Regionali:
a) rappresentano i Consigli locali dell’Ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione;
b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell’ordine e dei Consigli Nazionali;
c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli locali dell’Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l’esercizio della professione;
d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;
e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all’Ordine;
f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all’Ordine;
g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento:
h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.
6. Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revisione contabile.
7. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
8. I Consigli Nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali dell’Ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 21
(Funzioni degli organi statutari)

1. Il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta l’Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il Consiglio nazionale e coordina l’attività del Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale.
3. Il Consiglio nazionale:
a) predispone lo statuto dell’Ordine;
b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente legge agli ordini professionali;
c) approva il codice di deontologia professionale;
d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata agli organi nazionali per l'espletamento delle proprie funzioni;
e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i programmi relativi all’attività di amministrazione e di gestione dell’Ordine;
f) esercita l’attività di controllo sugli organi locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
g) promuove e cura la formazione continua, l’aggiornamento professionale obbligatori e procede all’accreditamento dei percorsi formativi:
h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;
i) designa i rappresentanti dell’ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;
l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni, per l’approvazione di cui all'articolo 17, le tariffe professionali;
4. A livello locale l’Ordine è rappresentato dal Presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti.
5. Egli presiede il Consiglio e ne coordina l’attività.
6. Il Consiglio locale:
a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;
c) provvede all’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
e) cura l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere alle liti con l’eventuale potere di conciliare e transigere;
g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti;
h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
i) promuove la formazione continua e l’aggiornamento professionale obbligatori;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali
k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio Nazionale e alle Federazioni Regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.
7. I Consigli locali dell’Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al Consiglio Nazionale i dati di cui alla lettera a) del comma 6.
8. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei princìpi adottati in materia dai consigli nazionali.


Art. 22
(Potestà statutaria e regolamentare)

1. Lo statuto degli Ordini previsto dall’articolo 9, è approvato da un’assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.
2. Il testo dello statuto approvato dall’assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale.
3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari.
4. I regolamenti per l’organizzazione e l'esercizio delle competenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge sono approvati dai Consigli nazionali, previa consultazione della realtà territoriale dei singoli ordini.
5. Il testo dei regolamenti approvato dai Consigli nazionali è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge gli ordini provvedono all'approvazione degli statuti di cui al comma 1 e dei regolamenti di cui al comma 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.


Articolo 23
(Sistemi elettorali)

1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 22 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela delle minoranze e stabiliscono inoltre la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.


Art. 24
(Funzione disciplinare e commissioni disciplinari)

1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l’istituzione ed il funzionamento di organi elettivi diversi da quelli di cui all'articolo 20, e che assumono la denominazione di commissioni disciplinari, ai quali sono affidate l'istruzione e la decisione, in sede amministrativa ed in unica istanza, delle questioni disciplinari.
2. Gli statuti possono prevedere l'istituzione di un'unica commissione disciplinare a livello nazionale ovvero di più commissioni aventi ciascuna competenza per un determinato ambito territoriale.
3. Gli statuti disciplinano la composizione e le modalità di elezione delle commissioni disciplinari assicurando l'indipendenza e l'imparzialità delle stesse e stabilendo in ogni caso:
a) che per i componenti della Commissione disciplinare sia prevista l'impossibilità di rivestire qualsiasi altra carica all'interno dell'ordine e che tale incompatibilità permanga nei cinque anni successivi alla scadenza del termine di cui alla successiva lettera b);
b) che i componenti delle Commissioni disciplinari durino in carica sei anni, fatta eccezione per la prima costituzione delle medesime in occasione della quale saranno previsti termini di permanenza in carica differenziati affinché successivamente il rinnovo della Commissione avvenga di volta in volta in modo parziale;
c) che i componenti delle commissioni disciplinari non possano essere immediatamente rieletti dopo la cessazione da tale carica;
d) che i componenti delle commissioni disciplinari siano comunque in numero non inferiore a quattro effettivi e due supplenti.

Art. 24-bis


1. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 22 sulla base dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile.
2. Il procedimento ha inizio d'ufficio su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.
3. All'incolpato è in ogni caso assicurato il diritto:
a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;
b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo;
c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio ordine professionale;
d) di presentare memorie a discolpa;
e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare è altresì assicurata la distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti, nonché la motivazione e la pubblicità dei provvedimenti.
5. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione del procedimento previste dai regolamenti di cui al comma 1.

Art. 24 - ter

1. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge. Esse sono:
a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto all'interessato;
b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione che consiste nell'inibizione dell'esercizio della professione per un periodo massimo di due anni;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis determinano le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione.
3. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.

Art. 24 - quater


1. Importano di diritto la radiazione dall'albo:
a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai tre anni ovvero l'interdizione dalla professione per uguale durata;
b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti dall'articolo 222 del codice penale oppure l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro, o ad una casa di cura o di custodia.


Art. 24 - quinquies

1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio della professione in forma individuale.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quelle del socio che riveste funzioni di amministrazione o di direzione ovvero che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della società se la violazione è stata commessa nell'interesse della società medesima.
3. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio se la violazione è ricollegabile a direttive impartite dalla società medesima ovvero se la violazione è stata comunque commessa nell'interesse della società ed è ricollegabile all'inosservanza dei doveri di vigilanza all'interno della stessa.


Art. 24 - sexies


1. Le decisioni dei Consigli nazionali e dei Consigli locali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo e in materia elettorale, e quelle delle commissioni, disciplinari, possono essere impugnate dall'interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, davanti ad una sezione specializzata della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il consiglio o la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
2. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 il collegio giudicante è integrato da due esperti appartenenti all'ordine dal quale proviene l'incolpato.
3. In relazione a quanto previsto dal comma 2, per ciascuna sezione specializzata, sono nominati ogni quinquennio dal Consiglio superiore delle magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d'appello di ciascun distretto sei esperti per ciascun ordine avente sede nel distretto, quattro dei quali come componenti effettivi e due come supplenti. Gli esperti sono scelti tra gli iscritti all'albo che siano cittadini italiani, di età non inferiore a quarant'anni e con un'anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni. Al termine del quinquennio gli esperti possono essere nuovamente nominati.
4. Gli esperti nominati ai sensi del comma 3, durante il periodo della permanenza in carica nonché nei cinque anni successivi, non possono rivestire alcuna carica all'interno dell'ordine di appartenenza.
5. La sezione specializzata di cui al comma 1 provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentito l'interessato.
6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.
7. Avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione per sola violazione di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima.


Capo III
Società fra professionisti

Art. 25.
(Esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria)

1. L'attività professionale regolamentata può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti.
2. La società tra professionisti è regolata dalle norme del presente Capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del Libro V del codice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche persone fisiche non esercenti la professione regolamentata è disciplinata, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in accomandita semplice di cui al capo IV del titolo V del Libro V del codice civile.
3. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una "Sezione speciale relativa alle società tra professionisti". L'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
4. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento ed alle altre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.
5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

Art. 26
(Incarico e prestazione professionale)

1. L’incarico professionale è conferito alla società tra professionisti che, prima della conclusione del contratto, informa il cliente del nome, dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci, in possesso dei requisiti legali per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, ai quali potrà essere affidata con esclusione di altri soci l'esecuzione della prestazione professionale.
2. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci tra quelli indicati al comma 1 per l'esecuzione dell'incarico. In difetto di scelta la società, prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione professionale richiesta, comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati tra quelli di cui al comma 1.
3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
4. La prestazione professionale è eseguita direttamente dal professionista incaricato, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.

Art. 27
(Responsabilità)


1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili, in solido con la società tra professionisti, per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. E' esclusa la responsabilità degli altri soci.
2. In difetto delle comunicazioni previste dall'articolo 26, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci sono altresì responsabili solidalmente ed illimitatamente i soci amministratori.
3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori con esclusione della responsabilità degli altri soci.
4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono intervenire in giudizio e possono impugnare la sentenza.


Art. 29
(Rapporti con gli ordini professionali)

1. Le società tra professionisti sono iscritte in una sezione speciale degli albi professionali concernenti l'esercizio delle relative professioni interessate. In presenza di articolazioni territoriali degli ordini professionali, l'ordine professionale competente, anche per l'iscrizione dei soci, è quello individuato dalla sede della società. La mancata iscrizione della società impedisce alla società ed ai soci lo svolgimento dell'attività professionale. Per i soci professionisti l'esecuzione dell'incarico professionale resta comunque subordinato all'iscrizione all'albo professionale al quale sono iscritti per legge tutti gli esercenti la medesima attività professionale.
2. Nei confronti delle società e dei soci professionisti si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti professionali che stabiliscono il regime delle incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti alla società tra professionisti. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.


Art. 30
(Società multiprofessionali)

1. Possono essere soci della società tra professionisti anche persone fisiche non esercenti la medesima professione intellettuale regolamentata. In tal caso la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune delle professioni dei soci, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dai Consigli nazionali degli ordini professionali interessati.
2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle della società tra professionisti.
3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più soci abilitati all’esercizio di tale professione.
4. I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione alle società multi professionali.

Art. 31
(Società partecipate da soci non professionisti)

1. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non professionisti possono essere costituite esclusivamente nella forma della società in accomandita semplice. I soci non professionisti possono partecipare alle predette società solo come soci accomandanti.
2. I decreti legislativi di cui all’articolo 44, anche in considerazione della specifica natura delle diverse attività professionali, possono introdurre particolari vincoli o divieti al possesso o al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che analoghe previsioni siano contenute negli statuti sociali.


Art. 33
(Costituzione della società e oggetto sociale)

1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o per atto pubblico.
2. Con i decreti legislativi da emanare ai sensi dell’articolo 44 sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società e per la loro iscrizione nell’albo professionale, valevoli per tutte le professioni ovvero per le singole professioni.
3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione o delle professioni, in caso di società multiprofessionali, dei propri soci.
4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all’esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione "ed altri", con l'indicazione "società tra professionisti in nome collettivo", in forma abbreviata s.t.p.n.c, e con la specificazione dell'attività professionale svolta. In caso di società multiprofessionali la ragione sociale deve indicare altresì il nome ed il titolo professionale di almeno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professionali svolte dalla società. Nel caso della società di cui all'articolo 31 la ragione sociale contiene inoltre l'indicazione società tra professionisti in accomandita semplice, in forma abbreviata s.t.p.a.s.
6. Il nome di uno o più professionisti non più soci può essere conservato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche anteriormente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un’indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.


Art. 34
(Modificazioni statutarie)


1. L'atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci salva diversa previsione statutaria.

Art. 35
(Invalidità)


1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.
2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè professionisti esercenti la medesima professione della società.
3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo.

Art. 36
(Utili e perdite)


1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite che, in difetto, si ripartiscono in parti uguali.
2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.

Art. 37
(Durata)

1. La durata della società è stabilita nell’atto costitutivo.
2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 38
(Amministrazione)


1. L'amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci professionisti e non può essere affidata a terzi.
2. Salva diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
3. I soci accomandanti sono esclusi dall'amministrazione.


Art. 39
(Soci)


1. E' escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall’albo professionale con provvedimento definitivo.
2. La sospensione di un socio dall’albo è causa legittima di esclusione dalla società.
3. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti e con l'esercizio della medesima attività professionale a titolo individuale.


Art. 40
(Scioglimento)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I decreti legislativi di cui all’articolo 44 della presente legge possono prevedere ulteriori cause di scioglimento.
2. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.
3. Ciascun socio, verificatasi una causa di scioglimento della società, in ogni caso, previa comunicazione all'ordine professionale di appartenenza, può intraprendere in nome e conto proprio l'esercizio della relativa attività professionale.


Art. 41
(Responsabilità del professionista e della società)


1. Il professionista incaricato è responsabile dell’attività svolta, ai sensi dell’articolo 2236 del codice civile.
2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni subiti da terzi in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.


Art. 42
(Subentro di nuovi soci)


1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti professionali e questi vi acconsentano.
3. Per il trasferimento della quota del socio accomandante si applica l'articolo 2322 del codice civile.


Articolo 43
(Compensi, norme previdenziali e fiscali)

1. I compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
3. L’attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l’attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.
5. I compensi percepiti per l’attività prestata negli organi amministrazione della società si considerano derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
6. I redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi separati a tutti gli effetti a quelli di cui all’articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.
7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.

Art. 44
(Coordinamento)


1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge mediante uno o più decreti legislativi, le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima, le norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve in ogni caso conformarsi ai princìpi e criteri direttivi risultanti dalla presente legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie, e deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è tenuto a motivare l’adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.


Art. 45

1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali apportando esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie.
2. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 44.

Art. 46
(Collegi professionali)

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano anche ai “collegi professionali”.
2. I collegi professionali, per l’accesso ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».


Art. 47
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'eventuale adeguamento dei contributi a carico degli iscritti.

 
©2004 Assoprofessioni  Home ContattiMappaLinks ManifestoOrganizzazioneComunicatiStampaDocumenti