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Decreto competitività - emendamenti maggioranza e opposizione

Senato - commissione bilancio - 14 Aprile 2005

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344

al testo di conversione del decreto-legge

2.231

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan

        Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

 

2.232

Cavallaro

        Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

 

2.233

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan

        Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

        «5. L'esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

        6. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 9, possono essere riconosciute.
        7. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente comma 6 sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. In ogni caso l'attestato non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
        8. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del precedente comma 6 è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro della Giustizia con l'iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.
        9. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'ottenimento dell'attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

            b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
            c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato;
            d) l'affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell'attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte di cancellazione dal registro».

 

2.234

Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale

        Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

 

2.235

Cavallaro

        Al comma 5, dopo le parole: «relative funzioni», aggiungere le seguenti: «con una quota ridotta della metà».

 

2.236

Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale

        Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il numero degli iscritti agli albi professionali non può comunque superare il 50 per cento».

 

2.237

Asciutti

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e comma 6 per le professioni di geometra, perito agrario, perito industriale e agrotecnico si applicano a partire dall'anno 2006».

 

2.238

Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale

        Sostituire il comma 7, con il seguente:

        «7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
            a) necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti;

            b) svolgimento di attività professionali per le quali il cittadino utente non sia in grado di valutare la qualità della prestazione;
            c) possibilità che dalla inadeguatezza del a prestazione professionale derivino danni sociali».

 

2.239

Cavallaro

        Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi Ordini».

 

2.240

Grillotti

        Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelari interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all'Autorità sulla concorrenza i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi ordini».

 

2.241

Ciccanti

        Sopprimere il comma 8.

 

2.242

Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin

        Sopprimere il comma 8.

 

2.243

Ciccanti

        Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritti in un Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

        Il Governo è delegato, entro 12 mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l'iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti princìpi:

            a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini;

            b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente, come oggetto della Associazione stessa, quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che preveda l'elaborazione di forme di assicurazione per responsabilità professionale;
            c) le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
            d) le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, fatte le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.

        Sono iscritte al Registro le Associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'elenco del CNEL, pur con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.

        Il Governo è delegato a stabilire, alla fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per la istituzione, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».

 

2.244

Cavallaro

        Sostituire il comma 8 con i seguenti:

        «8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l'iscrizione nel registro sulla base dei seguenti princìpi:
            a) Il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio delle professioni, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini. La denominazione delle professioni non ordinistiche deve rispettare il principio di leale concorrenza;

            b) Le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto della Associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro, che determini l'ambito della professione; che preveda, l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
            c) Le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
            d) Le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.

        8-bis. Sono iscritte al Registro le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'elenco del CNEL, pur con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.

        8-ter. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l'istituzione, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».

 

2.245

Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale

        Sostituire il comma 8 con i seguenti:

        «8. Si intendono nuove professioni riconosciute tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, non ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, che abbiano costituito associazioni professionali iscritte in apposito registro tenuto presso il Ministero delle attività produttive. Il Ministero delle attività produttive dispone tale iscrizione sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

        8-bis. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni di professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
        8-ter. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni debbono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza di princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
        8-quater. Il Ministero delle attività produttive, con apposito regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, disciplina la materia e cura il rispetto ed il mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo, sottoponendo le associazioni ad apposita vigilanza».

 

2.246

Grillotti

        Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un Registro istituito presso il Ministero di giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti richiesti alle Associazioni per l'iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti princìpi:
            a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività della legge riservate a professionisti iscritti ad ordini;

            b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto dell'associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che determini l'ambito della professione; che preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
            c) le associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
            d) le associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di attività».

 

2.247

Fasolino, Gentile

        Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».

        Conseguentemente, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».
        Conseguentemente ancora, aggiungere il seguente periodo:

        «Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

        Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

            1) i dati identificativi dell'associazione;

            2) lo statuto ed il codice etico;
            3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

        Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
            come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

            il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro firmazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
            una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

        Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:
            a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

            b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
            c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

        Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

        Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
        Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività presidenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

 

2.248

Iervolino

        Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».

 

2.249

Battafarano, Pasquini, Caddeo, Legnini

        Al comma 8, sopprimere la seguente parola: «regolamentate».

 

2.250

Giaretta

        Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche», con la seguente: «riservate».

 

2.251

Iervolino

        Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».

 

2.252

Battafarano, Pasquini, Caddeo, Legnini

        Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Presso il Ministero delle attività produttive è tenuto il registro delle associazioni riconosciute. Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene i dati identificativi dell'associazione, lo statuto e il codice etico, le generalità dei componenti degli organi amministrativi. Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere: a) come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico; b) il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative; c) una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

        Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione: a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico; b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.
        Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.
        Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
        Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

 

2.253

Giaretta

        Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

        «Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

        Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

            1) i dati identificativi dell'associazione;

            2) lo statuto ed il codice etico;
            3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

        Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
            –  come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

            –  il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura tempore, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
            –  una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

        Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:
            a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

            b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
            c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

        Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

        Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
        Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

 

2.254

Iervolino

        Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

        «Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

        Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

            1) i dati identificativi dell'associazione;

            2) lo statuto ed il codice etico;
            3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

        Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
            –  come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

            –  il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
            –  una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

        Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:
            a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

            b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
            c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la reponsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

        Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

        Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
        Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministerile sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

 

2.255 (testo 2)

Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo, Borea, Salerno

        Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
        «Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.

        2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

            b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        «5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;
            c) All'articolo 5-ter, il connma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
        8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
            a) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, ed all'articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina a notaio già banditi per i quali non sono state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.

        La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
        La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell'ufficio presso cui il medesimo presta servizio.
            b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;
            c) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
            d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
            e) i notai che entro i tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maturino il diritto alla dispensa per raggiunti limiti di età possono, a domanda e sussistendo le altre condizioni di legge, proseguire nell'esercizio delle loro funzioni per un periodo massimo di due anni».

 

2.255

Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo

        Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) L'articolo 4 è sostituito dal seguenti:
        «Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.

        2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

            b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        «5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;
            c) All'articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
        8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
            a) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, ed all'articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina notaio già banditi, per i quali non siano state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.

        La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministro della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
        La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell'ufficio presso cui il medesimo presta servizio;
            b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;
            c) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
            d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

2.256

Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale

        Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. Le professioni intellettuali possono essere esercitate individualmente, ovvero in associazione, ovvero in società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.

        8-ter. I professionisti iscritti agli ordini, le cui attività sono regolamentate, possono costituire società tra professionisti (STP) esclusivamente secondo il tipo di società previsto dai commi da 8-bis a 8-duodecies del presente articolo.
        8-quater. I professionisti iscritti anche ad ordini diversi, nonché i professionisti cittadini dell'Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, possono costituire società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.
        8-quinquies. I professionisti le cui attività sono riconosciute possono costituire anche STP secondo i tipi di cui all'articolo 2249 del codice civile.
        8-sexies. È comunque consentita la costituzione di società ai sensi dell'articolo 2249 del codice civile, anche con soci che conferiscono mero capitale, per l'esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, implicanti prestazioni professionali regolamentate, salvi i limiti derivanti dalla disciplina delle attività riservate e salvo il disposto del comma 8 del presente articolo.
        8-septies. La STP è disciplinata, come tipo autonomo e distinto da quelli previsti dall'articolo 2249 del codice civile, nel rispetto dei princìpi della presente legge. Gli statuti debbono uniformarsi ai seguenti criteri:

            a) prevedere l'obbligo dell'uso della denominazione "società professionale", con la precisazione in essa dell'attività professionale esercitata;

            b) limitare l'oggetto sociale all'esercizio di attività professionale o multiprofessionale, con i limiti derivanti dalle attività riservate, e riservare la partecipazione societaria, nonché le cariche sociali, a soci professionisti;
            c) prevedere che il conferimento dei soci professionisti possa consistere nella prestazione professionale ovvero in tale prestazione unitamente a capitale, anche sotto forma di apporto di clientela;
            d) prevedere che la quota sociale possa essere rappresentata, quando sussistano specifiche esigenze in tale senso, anche da titoli partecipativi;
            e) prevedere che delle prestazioni contratte dalla STP risponda illimitatamente il socio professionista che ha eseguito la prestazione professionale o che ha agito in nome della società, nonché, in solido, la STP medesima;
            f) prevedere la sottoposizione della STP, nei casi di società aperta a soci esercenti professioni intellettuali diverse, alle disposizioni riguardanti le diverse professioni rilevanti, con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinare;
            g) prevedere limitazioni alla partecipazione alle STP ove tale partecipazione porti a situazioni di conflitto di interessi o di elusione delle incompatibilità fissate dalla legge;
            h) prevedere l'iscrizione, con gli opportuni adattamenti e a pena di scioglimento, delle STP, in apposite sezioni degli albi professionali relativi alle professioni intellettuali esercitate e prevedere, altresì, una specifica responsabilità disciplinare delle società stesse per i profili loro ascrivibili, ferme restando l'iscrizione e la responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli professionisti;
            i) prevedere il diritto di prelazione a favore dei soci professionisti e di gradimento da parte di una maggioranza qualificata di guesti ultimi nei confronti del nuovo socio in caso di cessione di partecipazioni nella STP, nonché del diritto di riscatto a favore degli altri soci della partecipazione societaria del socio escluso o deceduto;
            I) disciplinare l'attività della STP in modo che, in caso di affidamento dell'incarico a quest'ultima, siano garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale e la responsabilità diretta di quest'ultimo; prevedere che, in caso di mancata scelta del professionista, sia comunicato al cliente, prima dell'esecuzione della prestazione, il nominativo del professionista incaricato, con conseguente responsabilità disciplinare della società, in difetto di idonea comunicazione; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
            m) individuare le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società alla quale partecipa sullo svolgimento dei propri incarichi.

8-octies. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni le disposizioni riguardanti le società tra avvocati disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

        8-novies. Il professionista che a qualunque titolo svolge attività professionale intellettuale per conto delle società di cui al presente articolo è soggetto alla disciplina propria dell'attività professionale medesima. Questa ultima e gli atti in cui essa si estrinseca sono direttamente imputabili al professionista che ne è autore e ne risponde in solido con la società.
        8-decies. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
        8-undecies. Alle STP di cui al comma 8-septies non si applicano le norme vigenti in materia di fallimento.
        8-duodecies. Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate e la normativa vigente, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

 

2.257

Ulivi

        Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

        «9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali sono enti pubblici non economici.

        10. Agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche, nonché la normativa in materia di contabilità pubblica.
        11. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
        12. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria determinano la propria organizzazione mediante uno statuto approvato dal Ministero vigilante e disciplinano con appositi regolamenti nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l'esercizio delle proprie competenze.».

 

2.258

Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale

        Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico stesso.

        8-ter. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro competente su proposta dei consigli nazionali degli ordini e sentite le tre organizzazioni di consumatori maggiormente rappresentative.
        8-quater. In caso di controversie nell'applicazione delle tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giurisdizionali, il consiglio dell'ordine competente è integrato, su richiesta del cliente che ha comunque diritto di essere ascoltato, dai rappresentanti delle tre organizzazioni di tutela dei consumatori più rappresentative».

 

2.259

Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale

        Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. È consentito al professionista fornire informazioni sulla propria attività professionale di carattere non comparativo, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

        8-ter. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione».

 

2.260

Bergamo, Tarolli

        Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
            al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";

            dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l'espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";
            nell'ultimo periodo dopo le parole: "dell'esame" aggiungere le seguenti ", della verifica"».

 

2.261

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

        Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
            al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";

            dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l'espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";
            nell'ultimo periodo dopo le parole: "dell'esame" aggiungere le seguenti: ", della verifica"».

 

2.262

Ulivi

        Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

        «9. Ferme restando le competenze delle Federazioni nazionali, sono istituite le Federazioni regionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

        Sono compiti delle Federazioni regionali l'indirizzo e il coordinamento degli Ordini e Collegi nei rapporti con le Regioni.
        Sulla base dei princìpi contenuti nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e nel decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, saranno stabiliti con regolamento l'organizzazione, le modalità di elezione, le competenze e le funzioni degli organi delle Federazioni regionali».

 

2.263

Ulivi

        Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

        «9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali curano la formazione continua obbligatoria degli iscritti organizzando appositi corsi e seminari, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università ed istituzioni scientifiche e culturali.

        Per l'organizzazione dei seminari e dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati».

 

2.264

Ulivi

        Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

        «9. Gli iscritti agli Ordini o Collegi professionali che esercitano attività per la quale è obbligatoria l'iscrizione all'Albo devono stipulare polizze assicurative per la responsabilità professionale.

        Le condizioni generali, i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali di tali polizze assicurative sono stabiliti dalle Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali.
        Le Federazioni e i Consigli nazionali degli Ordini e Collegi sottoscrivono polizze collettive o convenzioni con una o più compagnie di assicurazioni concernenti le polizze assicurative individuali per la responsabilità professionale degli iscritti agli Ordini o Collegi professionali».

 

2.265

Il Governo

        Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
            a) all'articolo 561, primo comma, del codice civile, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla donazione, i pesi o le ipoteche restano efficaci, salvo l'obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni»;

            b) all'articolo 563, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione";
            c) all'articolo 563, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";
            d) all'articolo 2652, primo comma, numero 8), del codice civile dopo le parole: "le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 563";
            e) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

        «187-bis. – (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). – In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti».

 

2.266

Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio

        Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1965, n. 69 è sostituito dal seguente:
        "1. L'Assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

 

2.267

Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio

        Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        "1. L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

 

2.268

Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio

        Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il quinto comma è sostituito dal seguente:
        "5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."»

 
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