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Decreto competitività - emendamenti maggioranza e opposizione |
Senato - commissione bilancio - 14 Aprile 2005 |
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EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI al testo di conversione del decreto-legge 2.231 Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
2.232 Cavallaro Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
2.233 Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti: «5. L'esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile. 6. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 9, possono essere riconosciute. a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale; b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
2.234 Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
2.235 Cavallaro Al comma 5, dopo le parole: «relative funzioni», aggiungere le seguenti: «con una quota ridotta della metà».
2.236 Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il numero degli iscritti agli albi professionali non può comunque superare il 50 per cento».
2.237 Asciutti Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e comma 6 per le professioni di geometra, perito agrario, perito industriale e agrotecnico si applicano a partire dall'anno 2006».
2.238 Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale Sostituire il comma 7, con il seguente: «7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: b) svolgimento di attività professionali per le quali il cittadino utente non sia in grado di valutare la qualità della prestazione;
2.239 Cavallaro Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi Ordini».
2.240 Grillotti Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelari interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all'Autorità sulla concorrenza i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi ordini».
2.241 Ciccanti Sopprimere il comma 8.
2.242 Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin Sopprimere il comma 8.
2.243 Ciccanti Sostituire il comma 8 con il seguente: «Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritti in un Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Il Governo è delegato, entro 12 mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l'iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti princìpi: a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini; b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente, come oggetto della Associazione stessa, quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che preveda l'elaborazione di forme di assicurazione per responsabilità professionale; Sono iscritte al Registro le Associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'elenco del CNEL, pur con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro. Il Governo è delegato a stabilire, alla fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per la istituzione, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».
2.244 Cavallaro Sostituire il comma 8 con i seguenti: «8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l'iscrizione nel registro sulla base dei seguenti princìpi: b) Le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto della Associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro, che determini l'ambito della professione; che preveda, l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale; 8-bis. Sono iscritte al Registro le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'elenco del CNEL, pur con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro. 8-ter. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l'istituzione, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».
2.245 Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale Sostituire il comma 8 con i seguenti: «8. Si intendono nuove professioni riconosciute tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, non ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, che abbiano costituito associazioni professionali iscritte in apposito registro tenuto presso il Ministero delle attività produttive. Il Ministero delle attività produttive dispone tale iscrizione sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). 8-bis. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni di professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
2.246 Grillotti Sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un Registro istituito presso il Ministero di giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti richiesti alle Associazioni per l'iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti princìpi: b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto dell'associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che determini l'ambito della professione; che preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
2.247 Fasolino, Gentile Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate». Conseguentemente, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate». «Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute. Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene: 1) i dati identificativi dell'associazione; 2) lo statuto ed il codice etico; Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere: il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro firmazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative; Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione: b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione. Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
2.248 Iervolino Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».
2.249 Battafarano, Pasquini, Caddeo, Legnini Al comma 8, sopprimere la seguente parola: «regolamentate».
2.250 Giaretta Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche», con la seguente: «riservate».
2.251 Iervolino Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».
2.252 Battafarano, Pasquini, Caddeo, Legnini Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Presso il Ministero delle attività produttive è tenuto il registro delle associazioni riconosciute. Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene i dati identificativi dell'associazione, lo statuto e il codice etico, le generalità dei componenti degli organi amministrativi. Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere: a) come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico; b) il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative; c) una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale. Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione: a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico; b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.
2.253 Giaretta Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute. Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene: 1) i dati identificativi dell'associazione; 2) lo statuto ed il codice etico; Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere: – il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura tempore, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative; Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione: b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione. Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
2.254 Iervolino Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute. Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene: 1) i dati identificativi dell'associazione; 2) lo statuto ed il codice etico; Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere: – il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative; Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione: b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione. Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
2.255 (testo 2) Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo, Borea, Salerno Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: «8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità». b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente: La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
2.255 Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: «8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità». b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente: La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministro della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
2.256 Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: «8-bis. Le professioni intellettuali possono essere esercitate individualmente, ovvero in associazione, ovvero in società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali. 8-ter. I professionisti iscritti agli ordini, le cui attività sono regolamentate, possono costituire società tra professionisti (STP) esclusivamente secondo il tipo di società previsto dai commi da 8-bis a 8-duodecies del presente articolo. a) prevedere l'obbligo dell'uso della denominazione "società professionale", con la precisazione in essa dell'attività professionale esercitata; b) limitare l'oggetto sociale all'esercizio di attività professionale o multiprofessionale, con i limiti derivanti dalle attività riservate, e riservare la partecipazione societaria, nonché le cariche sociali, a soci professionisti; 8-octies. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni le disposizioni riguardanti le società tra avvocati disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 8-novies. Il professionista che a qualunque titolo svolge attività professionale intellettuale per conto delle società di cui al presente articolo è soggetto alla disciplina propria dell'attività professionale medesima. Questa ultima e gli atti in cui essa si estrinseca sono direttamente imputabili al professionista che ne è autore e ne risponde in solido con la società.
2.257 Ulivi Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti: «9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali sono enti pubblici non economici. 10. Agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche, nonché la normativa in materia di contabilità pubblica.
2.258 Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: «8-bis. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico stesso. 8-ter. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro competente su proposta dei consigli nazionali degli ordini e sentite le tre organizzazioni di consumatori maggiormente rappresentative.
2.259 Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: «8-bis. È consentito al professionista fornire informazioni sulla propria attività professionale di carattere non comparativo, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. 8-ter. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione».
2.260 Bergamo, Tarolli Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l'espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";
2.261 Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l'espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";
2.262 Ulivi Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «9. Ferme restando le competenze delle Federazioni nazionali, sono istituite le Federazioni regionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie. Sono compiti delle Federazioni regionali l'indirizzo e il coordinamento degli Ordini e Collegi nei rapporti con le Regioni.
2.263 Ulivi Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali curano la formazione continua obbligatoria degli iscritti organizzando appositi corsi e seminari, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università ed istituzioni scientifiche e culturali. Per l'organizzazione dei seminari e dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati».
2.264 Ulivi Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «9. Gli iscritti agli Ordini o Collegi professionali che esercitano attività per la quale è obbligatoria l'iscrizione all'Albo devono stipulare polizze assicurative per la responsabilità professionale. Le condizioni generali, i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali di tali polizze assicurative sono stabiliti dalle Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali.
2.265 Il Governo Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata: b) all'articolo 563, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione"; «187-bis. – (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). – In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti».
2.266 Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1965, n. 69 è sostituito dal seguente:
2.267 Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il comma 1 è sostituito dal seguente:
2.268 Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il quinto comma è sostituito dal seguente: |
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