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Decreto competitività - disposizioni concernenti ordini e professioni - seconda versione |
Governo - 1 Marzo 2005 |
In valutazione
Art. 8(Disposizioni concernenti ordini e professioni)1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia, l'accesso alla professione è libero ed il suo esercizio è ordinato sulla autonomia intellettuale e tecnica del professionista, sotto la cui responsabilità e direzione personale deve essere esercitata. 2. Le professioni intellettuali possono essere esercitate: a) in forma individuale; b) in forma di società semplice, ai sensi del Capo II, titolo V, Libro V del codice civile e dei commi 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo …. del presente provvedimento; c) in forma societaria, ai sensi dei commi da 9 a 18 dell'articolo …..; d ) in forma associata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del comma 6, dell'articolo …... 3. Le disposizioni della Legge 23 novembre 1939, n. 1815 compatibili con quelle del presente decreto restano in vigore. 4. Alla professione, in qualunque forma societaria esercitata, non si applica la sezione I, Capo I, Titolo II, Libro V del codice civile. 5. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate. 6. In ogni caso, l'istituzione di nuovi ordini è esclusa laddove venga accertata l'omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui competenze incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela della medesima natura di quelli della professione per la quale è già istituito un ordine. In tal caso, si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di categoria, garantendo l'autonomia delle singole professioni e la loro adeguata rappresentanza negli organi dell'ordine. 7. Le associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile e non soggetti all'iscrizione in appositi albi, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, possono essere riconosciute. 8. Il riconoscimento è disposto su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dal Ministro della Giustizia con l'iscrizione in apposito registro presso il Ministero. 9. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva della professione, né di sovrapposizione alle attività dalla legge già riservate ai professionisti iscritti in ordini. 10. Le associazioni, riconosciute ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono di natura privata, sono costituite su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. 11. I professionisti iscritti agli albi, al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali, possono costituire associazioni ordinistiche nel rispetto dei seguenti requisiti: a) l'associazione ordinistica deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale; b) lo statuto dell'associazione ordinistica deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale specialistico dei suoi iscritti; c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio di attestati di competenza professionale; d) l'associazione ordinistica deve operare sotto il controllo del relativo ordine a cui appartengono i professionisti; e) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere, espressamente, ogni attività di cui all'art. 2195 del codice civile; f) l'associazione ordinistica deve dotarsi di strutture organizzative idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale ed il relativo aggiornamento professionale nonché la loro verifica; g) le associazioni comunicano all'ordine il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 10 ai fini della vigilanza. 12. I professionisti possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria appartenenza all'associazione ordinistica di cui al precedente comma 11, nonché la propria partecipazione alle attività formative dell'associazione ordinistica. 13. Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibita al professionista la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima. 14. L'Ordine si articola in: a) ordini locali, provinciali o circoscrizionali, a seconda delle previsioni contenute nell'ordinamento di categoria i cui organi sono: 1 il presidente; 2. il consiglio locale; 3. l'assemblea degli iscritti; 4. il collegio dei revisori dei conti. b) coordinamento regionale degli ordini locali i cui organi sono: 1. il presidente; 2. il consiglio regionale; 3. l'assemblea regionale; 4 il collegio dei revisori dei conti. c) coordinamento nazionale, i cui organi sono: 1) il presidente; 2) il consiglio nazionale; 3) l'assemblea degli ordini locali; 4) il collegio dei revisori dei conti. 15. Gli ordini che non sono organizzati su base esclusivamente regionale o nazionale, istituiscono coordinamenti regionali degli ordini locali. 16. I consigli nazionali, i coordinamenti regionali ed i consigli locali dell'ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 17. Gli ordini curano l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti, organizzando appositi corsi e seminari, anche d'intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e culturali. 18. Per l'organizzazione dei seminari e dei corsi di formazione e di aggiornamento gli ordini possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. 19. La formazione e l'aggiornamento professionale possono essere indirizzate, coordinate e sostenute anche con disposizioni di leggi regionali. 20. Gli ordini sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutti gli iscritti e gli organi territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i principi dettati dal presente decreto e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento di categoria. 21. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti nel rispetto del principio di libera determinazione, ai sensi dell'art. 2233 del codice civile. 22. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. 23. Per le professioni di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2233 del codice civile, le tariffe sono stabilite, nell'interesse generale, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato. 24. Le tariffe prevedono livelli massimi, nonché livelli minimi inderogabili. 25. E' consentita la pubblicità delle attività professionali nelle forme previste dal presente decreto come specificate dagli ordinamenti di categoria e dagli statuti delle associazioni, in particolare dal codice deontologico. Non è consentita la pubblicità comparativa. 26. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. 27. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni stabiliscono i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale. 28. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti della associazioni devono essere informati ai seguenti principi e criteri direttivi in materia di assicurazione professionale: a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori; b) prevedere, in via prioritaria, il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo; c) prevedere, in ogni caso, una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale. 29. I codici deontologici degli ordini e delle associazioni prevedono le conseguenze disciplinari della mancata stipulazione della polizza assicurativa. Non possono essere previste conseguenze disciplinari nel caso in cui i consigli nazionali di ordini od associazioni non abbiano sottoscritto una polizza collettiva, con i termini e le caratteristiche di cui al precedente comma 27, ovvero sottoscritto convenzioni con una o più compagnie d'assicurazione che consentano al singolo professionista la stipulazione di una polizza individuale, con i termini e le caratteristiche previste dal precedente comma 27 e con costi pattuiti a livello nazionale. 30. Con disposizioni di legge regionale possono essere attribuite al coordinamento regionale particolari funzioni. 31. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative funzioni. 32. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione, quest'ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore. In ogni caso, al tirocinante è corrisposto un adeguato compenso, che tiene conto dell'effettivo apporto reso, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni svolte. 33. Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo. In valutazione Art. 9(Disposizioni concernenti le società tra professionisti)
1. La società tra professionisti, le società e le associazioni professionistiche di cui al comma 2 dell'articolo …, lettere b) e d), rispondono delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio della professione in forma individuale. 2. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione di interesse generale é costituita secondo il tipo della “società tra professionisti” regolato ai sensi dei commi da 3 a 18 del presente articolo. 3. La società tra professionisti iscritti è regolata ai sensi dei commi da 3 a 18 del presente articolo, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III, titolo V, Libro V del codice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche soggetti non esercenti la professione regolamentata è disciplinata dai commi da 13 a 18 del presente articolo. 4. La società è iscritta nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti, istituita ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, del registro delle imprese. L'iscrizione ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 5. La società tra iscritti non è soggetta a fallimento, né alle altre procedure concorsuali. 6. Ove consentito dagli ordinamenti di categoria, la società che ha per oggetto l'esercizio di una o più professioni regolamentate è iscritta in una sezione speciale degli albi e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie a cui appartengono i soci iscritti. 7. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti iscritti agli albi alla società di cui al comma 6. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto della società costituita dagli iscritti appartenenti alla medesima categoria. 8. E' fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, relativamente alla disciplina delle società tra avvocati. 9. Possono essere soci della società tra professionisti anche persone fisiche non esercenti la medesima professione intellettuale regolamentata. In tal caso, la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune delle professioni dei soci iscritti, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dai consigli nazionali degli ordini professionali interessati. 10. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle della società tra iscritti. 11. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più soci abilitati all'esercizio di tale professione. 12. I singoli statuti di categoria possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione alle società multiprofessionali. 13. Alle società tra professionisti iscritti di cui ai commi da 13 a 18, possono partecipare: a) associati; b) soggetti non liberi professionisti, alle condizioni previste dal presente decreto. 14. I soci iscritti devono in ogni caso rappresentare la maggioranza numerica e di diritti di voto. L'attività professionale può essere svolta solo dai soci iscritti e associati, ciascuno per le rispettive competenze. 15. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non liberi professionisti possono essere costituite, in ogni caso, per le professioni di cui agli ordini attualmente esistenti, ove gli statuti, lo consentano, in forma di società in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, secondo i tipi societari regolati dal libro V, titolo V, capi IV, V, VI e VII del codice civile. In ogni caso, in tali società, la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere detenuti da iscritti e per lo svolgimento dell'attività professionale si applicano le condizioni di cui al precedente comma 14. Inoltre, gli iscritti devono direttamente detenere, economicamente e giuridicamente, il controllo della società. 16. Gli statuti sociali, in considerazione della specifica natura delle diverse attività professionali, possono introdurre particolari vincoli o divieti al possesso o al trasferimento delle partecipazioni sociali. 17. In tutti gli atti ed i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non liberi professionisti devono indicare, accanto al proprio nome, la qualifica di “socio non professionista”, salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria. 18. La società risponde delle violazioni dell'ordinamento di categoria ovvero della presente legge commesse dal socio non professionista. 19. Le Regioni hanno competenza per: a) coordinamento e sviluppo, accordi tra università, ordini e associazioni volte a favorire l'accesso; b) controllo regolamentazione diritti economici dei tirocinanti al fine di favorire l'accesso; c) piani di sviluppo delle professioni intellettuali a livello internazionale; d) sostegno economico alla formazione e all'aggiornamento professionale.
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