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Decreto competitività - disposizioni concernenti ordini e professioni

Governo - 21 Febbraio 2005

Decreto sulla competitività

Art.

Disposizioni concernenti ordini e professioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia, l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è ordinato sulla autonomia intellettuale e tecnica del professionista, sotto la cui responsabilità e direzione personale può essere esercitato anche in forma associata e societaria.

2. Le disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1815, così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, vanno interpretate nel senso che l'esercizio in forma societaria delle professioni, per il cui esercizio è richiesto, ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, l'iscrizione in albi o elenchi, tenuti da ordini e collegi, è ammesso nei tipi della società semplice e della società in nome collettivo, con l'assunzione della carica di amministratore da parte dei professionisti associati e la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

3. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni.

4. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione,quest'ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore. In ogni caso, al tirocinante è corrisposto un adeguato compenso, che tiene conto dell'effettivo apporto reso, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni svolte.

5. Nelle commissioni per l'esame di stato per l'abilitazione professionale non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo.

6. L'attività di formazione degli iscritti, di promozione e valorizzazione della professione, di ricerca e studio possono essere svolte dagli ordini e collegi unitamente a casse di previdenza, associazioni e sindacati di professionisti, università e istituti di ricerca che, in ogni caso, devono rispettare le norme deontologiche a tal fine previste.

7. I Consigli nazionale degli ordini e collegi adottano norme deontologiche che assicurano la compiuta informativa alla clientela, in merito ai criteri di calcolo dell'onorario e alla copertura assicurativa del professionista, e che consentono la pubblicità sull'attività da quest'ultimo esercitata salvaguardando il decoro e il prestigio della professione.

8. Gli ordini provinciali possono costituire, con delibera consiliare e senza oneri a carico degli iscritti, dei coordinamenti a livello regionale al fine di promuovere, nel rispetto della propria autonomia, una rappresentanza unitaria nei rapporti con l'amministrazione regionale.

9. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal ministro della giustizia è istituito un elenco delle associazioni, costituite da coloro che esercitano attività professionali non regolamentate, che hanno come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti e il rilascio di periodici attestati in ordine alla loro qualificazione professionale, nonché al possesso degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione, anche in merito al rispetto del codice etico e all'effettivo aggiornamento. Ai fini dell'iscrizione, lo statuto dell'associazione deve escludere ogni attività commerciale e deve prevedere una disciplina degli organi associativi ispirati a principi di partecipazione pluralistica, nonché di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, e di strumenti di periodica verifica dei requisiti degli iscritti e di effettiva applicazione del codice etico. L'iscrizione è disposta, previo riconoscimento dello specifico fondamento, teorico e pratico, di tali attività e la verifica in capo all'associazione dei requisiti richiesti.

 
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