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Maggioranza ed opposizione chiedono modifiche al DDL 3344

Pamela Giufrè - 11/04/05

COMUNICATO STAMPA

Maggioranza e opposizione presentano le proposte di emendamenti di Assoprofessioni. La confederazione nazionale delle associazioni professionali ha proposto tre diversi emendamenti al decreto sulla competitività, l'A.s. 3344, nella parte relativa alle professioni, sottoponendoli all'attenzione politica. E sia i rappresentanti di centrodestra, che quelli di centrosinistra, hanno accolto i suggerimenti di Assoprofessioni, traducendoli in emendamenti presentati entro i termini presso la Commissione Bilancio al Senato. Scadeva infatti alle 18 di questo pomeriggio la possibilità di presentare emendamenti.

Al momento, presso la commissione Bilancio non c'è traccia invece del maxiemendamento che il governo sembra voler presentare sullo stesso testo. A questo punto il segretario generale di Assoprofessioni, Roberto Falcone che è anche presidente della Lapet, è più che convinto che “qualora il governo proseguirà sulla sua decisione di presentarlo, lo farà eventualmente nella discussione del testo all'Aula”.

Intanto, i parlamentari avranno già la possibilità di riflettere seriamente sulle opportune modifiche proposte dalle associazioni, da apportare al decreto in sede di conversione.

Di seguito le proposte emendative:

EMENDAMENTI AL DDL 3344

A.S. 3344

All'art. 2 comma 8 sopprimere la parola “regolamentate”

A.S. 3344

All'art. 2 comma 8 sostituire l'aggettivo “tipiche” con “riservate”

A.S. 3344

All'art. 2 comma 8 aggiungere il seguente periodo:

Presso il Ministero della Giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e contiene:

•  i dati identificativi dell'associazione;

•  lo statuto ed il codice etico;

•  le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:

•  come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

•  il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

•  una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

•  la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

•  l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

•  l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della Giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute.

 
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