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Lettera al ministro Castelli, emendamenti al DDL 3344

Falcone-Berloffa-Giufrè - 07/04/05

COMUNICATO STAMPA

Approvare la riforma delle professioni entro questa legislatura. Ecco la richiesta che Assoprofessioni ha indirizzato al ministro della Giustizia, Roberto Castelli, ribadendo un concetto già ampiamente espresso dalla confederazione delle associazioni professionali.

Il presidente Giorgio Berloffa, ed il segretario generale, Roberto Falcone, hanno scritto al ministro Castelli quest'oggi, 7 aprile 2005.

Pur apprezzando l'impegno delle consultazioni in corso in merito alle norme che riguardano le professioni, contenute nel decreto sulla competitività, Assoprofessioni ritiene infatti che esse debbano recepire alcuni suggerimenti provenienti dalle stesse categorie professionali, che la stessa confederazione considera fondamentali in questa fase di conversione del decreto.

LETTERA AL MINISTRO CASTELLI

Roma 7 aprile 2005

Al Sig. Ministro della Giustizia
Sen. Roberto Castelli
Via Arenula, 70
00186  R O M A

Illustre Signor Ministro,

Facendo seguito a nostra precedente nota del 2 marzo 2005 ribadiamo con la presente la necessità che la riforma delle professioni sia attuata entro il termine della legislatura.

Nell'apprezzare il Suo impegno per gli approfondimenti in itinere, riteniamo indispensabile che l'articolato presente nel decreto sulla competitività, in corso di conversione, recepisca prioritariamente:

•  Il riconoscimento delle nuove professioni che non si sovrappongono alle attività già riservate dalla legge ai professionisti iscritti in Ordini;

•  Il riconoscimento delle associazioni rappresentative di professioni riconosciute;

•  La previsione del libero accesso alle professioni;

•  La tutela previdenziale ed assistenziale delle nuove professioni mediante la costituzione di casse private.

A Sua disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento che potremo presentarLe anche in un eventuale prossimo incontro, Le porgiamo i più ossequiosi saluti.

Il Segretario Generale
Il Presidente Nazionale
Roberto Falcone
Giorgio Berloffa

EMENDAMENTI AL DDL 3344

A.S. 3344

All'art. 2 comma 8 sopprimere la parola “regolamentate”

A.S. 3344

All'art. 2 comma 8 sostituire l'aggettivo “tipiche” con “riservate”

A.S. 3344

All'art. 2 comma 8 aggiungere il seguente periodo:

Presso il Ministero della Giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e contiene:

•  i dati identificativi dell'associazione;

•  lo statuto ed il codice etico;

•  le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:

•  come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

•  il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

•  una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

•  la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

•  l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

•  l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della Giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute.

 
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